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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 maggio 1991, n. 204

Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1991
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1991

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;
Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/90 del 7 maggio 1990;
Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2079/90 del 20 luglio 1990;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater;
Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;
Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni sia che non commercializzi prodotti lattieri o che li commercializzi entro i limiti quantitativi prescritti dalla normativa comunitaria;
Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rende necessaria una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;
Considerata la necessità di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;
Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;
Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 e successive modifiche ed in particolare di disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/308 del 25 gennaio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il produttore, così come definito dall'art. 5, par. 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "premi", deve presentare domanda in carta semplice, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta, a seconda che intenda avvalersi del disposto dell'art. 2 o dell'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80 summenzionato, sulla base dei fac-simili allegati 1 o 2, che fanno parte integrante del presente regolamento, con l'indicazione dello status giuridico dal medesimo rivestito di produttore singolo o di produttore associato.
2. Per le domande presentate ai sensi dell'art. 2- bis del predetto regolamento CEE n. 1357/80 il premio può essere corrisposto per non più di dieci capi per azienda.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il produttore è così definito dall'art. 5 del regolamento CEE n. 1357/80: "l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina".
- L'art. 2 del regolamento CEE summenzionato così recita: "Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorità competente che non abbia consegnato né latte né prodotti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di non consegnare né latte né prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere nella sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quello per le quali il beneficio del premio è concesso. Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda, dal produttore al consumatore, non impedisce di poter beneficiare del premio".
- L'art. 2- bis del regolamento CEE n. 1357/80 sancisce: comma 1: "In deroga all'art. 2, i produttori di latte con un quantitativo di riferimento individuale reale disponibile di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 che, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87, è inferiore o uguale a 60.000 chilogrammi per il periodo di dodici mesi in cui è presentata la domanda di premio, possono beneficiare del premio per le vacche nutrici da essi detenute. In questo caso il premio è limitato a dieci vacche nutrici per azienda. L'appartenenza delle vacche alla mandria di vacche nutrici oppure alla mandria di vacche da latte è verificata, in particolare, in base al summenzionato quantitativo di riferimento del beneficiario e ad una resa lattiera media che sarà fissata secondo la procedura prevista all'art. 6";
comma 2: "In tal caso, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di detenere nell'azienda, per la durata minima di sei mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno pari a quello per il quale è stato domandato il premio. Inoltre, gli animali che sono oggetto di una domanda di premio a norma del presente articolo devono re- care una individuazione individuale; quest'ultima è iscritta su un registro particolare detenuto dall'allevatore nonché nelle domande di premio".