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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 1991, n. 198

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/7/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1995)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-7-1991
                       IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di merci  su  strada  nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  Vista  la  legge  30  marzo 1987, n. 132, recante la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987,  n.  16,
recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di
sicurezza stradale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  novembre 1987, n. 508, recante
disposizioni in materia di accesso alla professione di  trasportatore
di   merci   su   strada  nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
internazionali;
  Visto il decreto ministeriale  8  marzo  1988,  n.  100,  che  reca
modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n.  508;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 ottobre 1988, n. 2910, recante
ulteriori disposizioni in materia  di  accesso  alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali;
  Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, che prevede
la istituzione delle commissioni  di  esame  per  l'accertamento  del
requisito di capacita' professionale ai fini dell'iscrizione all'albo
nazionale degli autotrasportatori di merci per conti di terzi;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362, relativo
alla proroga del termine di presentazione delle domande  d'esame  per
la seduta del 30 novembre 1988;
  Visto   il   decreto   ministeriale   11   febbraio  1989,  recante
disposizioni   sulla   ripetitivita'   degli   esami   di   capacita'
professionale;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni
sulla regolare composizione delle commissioni d'esame;
  Vista  le direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica
la direttiva  74/561/CEE  ed  in  particolare  l'art.  1  riguardante
l'accesso  alla  professione  di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art.  20
nel  quale e' previsto che con decreti dei Ministri interessati venga
data attuazione alle  direttive  comunitarie  per  le  parti  in  cui
modifichino  modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive delle Comunita' economiche europee  gia'  recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Vista  la  legge  9  marzo 1989, n. 86, ed in particolare l'art. 5,
comma  1,  in  cui  viene  data  conferma  del  sopracitato  disposto
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
  Vista  la  lettera  n.  060674  del  10 aprile 1991 con la quale la
Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in
Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente
ai trasporti stradali di merci applica correttamente le  disposizioni
della direttiva stessa;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale
del 7 marzo 1991;
  Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta   la  necessita'  nel  recepire  tale  direttiva  di  dare
disposizioni definitive in materia di  accesso  alla  professione  di
autotrasportatore di merci;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del
Consiglio  delle  comunita'  europee  n.  438  del 21 giugno 1989 che
modifica la direttiva del Consiglio  n.  561  del  12  novembre  1974
riguardante  l'accesso  alla professione di trasportatore di merci su
strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
imprese  individuali  e  societarie  che  esercitano  l'attivita'  di
trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non  superiore
a  3,5  tonnellate  o  di  peso  totale  a  terra  a pieno carico non
superiore  a  6  tonnellate.  Le  imprese  di   cui   sopra   qualora
intendessero  esercitare  con  veicoli  di  portata  e peso superiore
dovranno  dimostrare  i  requisiti  di  capacita'   professionale   e
finanziaria.
  3.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano altresi'
alle imprese individuali  e  societarie  che  esercitano,  in  ambito
nazionale,  attivita'  di trasporto di merci su strada con i seguenti
veicoli:
    a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
    b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale  atta  al  carico,
alla  compattazione,  allo  scarico  e al trasporto di rifiuti solidi
urbani;
    c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico,
lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di  spurgo  dei  pozzi
neri.
  4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi
le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          D.P.R.   28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per le direttive n. 438/89 e 561/74 si veda nelle note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  298/1974  reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi,   disciplina   degli  autotrasportatori  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada".
             -  La  direttiva CEE n. 561/74 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del  19
          novembre 1974.
             -  Il  D.M. n. 508/1987, recante disposizioni in materia
          di accesso alla professione di trasportatore  di  merci  su
          strada,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.
             - Il D.M. n. 100/1988, recante modificazioni al D.M.  n.
          508/1987  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988.
             -  Il  D.M.   28   ottobre   1988,   recante   ulteriori
          disposizioni  in  materia  di  accesso  alla professione di
          trasporto di merci su  strada  nel  settore  dei  trasporti
          nazionali  ed  internazionali,  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  262  dell'8
          novembre 1988.
             - Il D.M. 4 novembre 1988, che istituisce le commissioni
          d'esame  per  l'accertamento  del  requisito  di  capacita'
          professionale ai fini  dell'iscrizione  all'albo  nazionale
          degli  autotrasportatori  di  merci  per conto di terzi, e'
          stato pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.
             -  Il  D.M.  22  novembre  1988,  recante la proroga del
          termine per la presentazione delle  domande  di  ammissione
          all'esame    di    capacita'    professionale    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo nazionale degli  autotrasportatori
          di  merci  per  conto  di  terzi  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  275  del  23
          novembre 1988.
             -   Il   D.M.   11   febbraio  1989,  recante  ulteriori
          disposizioni in materia di esame di capacita' professionale
          per autotrasportatori, e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.
             -   Il   D.M.   21   ottobre   1989,  recante  ulteriori
          disposizioni relative al  funzionamento  delle  commissioni
          d'esame  istituite  ai fini dell'accertamento del requisito
          di capacita' professionale per autotrasportatori  di  merci
          in  conto  di  terzi,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.
             -  La  direttiva  CEE  n.  438/89,  modificativa   della
          direttiva  n.    74/561, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212  del  22  luglio
          1989   e   ripubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989,  2a  serie
          speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con  i
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  le  direttive  CEE n. 561/74 e n. 438/89 si veda
          nelle note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.   298/1974
          (Istituzione  dell'albo  nazionale degli autostrasportatori
          di cose per conto di terzi, disciplina degli  autotrasporti
          di  cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
          per i trasporti di merci su strada) e' il seguente:
             "Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I  requisiti  e  le
          condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
              1)  avere  la  cittadinanza  italiana per i titolari di
          imprese individuali, salvo quanto previsto  dal  successivo
          art. 14;
              2)   avere   la  disponibilita'  di  mezzi  tecnici  ed
          economici adeguati all'attivita' da svolgere.
             Con il regolamento di esecuzione  saranno  stabilite  le
          misure  minime  dei  predetti  mezzi  e  le quote di libera
          proprieta' degli stessi giudicate  necessarie  per  i  vari
          gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
             Coloro  che  sono  qualificati  artigiani  a norma della
          legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti  dall'obbligo  di
          fornire  la  prova  del  possesso  dei  requisiti di cui al
          presente n. 2);
              3) essere iscritto alla camera di commercio, industria,
          artigianato   ed   agricoltura,    per    l'attivita'    di
          autotrasporto di cose per conto di terzi;
              4)  aver  stipulato  contratto  di assicurazione per la
          responsabilita'   civile    dipendente    dall'uso    degli
          autoveicoli  e  per i danni alle cose da trasportare, con i
          massimali prescritti nel  regolamento  di  esecuzione,  che
          comunque  non possono essere inferiori a quelli previsti in
          altre disposizioni legislative in vigore;
              5) aver ottemperato alle norme di legge in  materie  di
          previdenza   ed   assicurazioni   sociali   per   i  propri
          dipendenti;
              6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui  redditi
          delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
          di    impresa   o   avere   presentato   la   dichiarazione
          relativamente a tale reddito;
              7)  non aver riportato condanne a pene che importino la
          interdizione  da   una   professione   o   da   un'arte   o
          l'incapacita'   ad   esercitare   uffici  direttivi  presso
          qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
          a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
             Per i titolari di imprese  artigiane,  l'incapacita'  ad
          esercitare  uffici  direttivi  non  impedisce  l'iscrizione
          nell'albo;
              8) non avere in  corso  procedura  di  fallimento,  ne'
          essere  stato  soggetto a procedura fallimentare, salvo che
          sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
          seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
             I requisiti e le condizioni di cui ai  numeri  7)  e  8)
          devono essere posseduti:
               a)  quando  si  tratta  di  impresa  individuale,  dal
          titolare  di  essa  e,   quando   questi   abbia   preposto
          all'esercizio  dell'impresa  o  di un ramo di essa o di una
          sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
               b) quando si tratta di societa', da tutti i  soci  per
          la  societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per
          la societa' in accomandita semplice  o  per  azioni;  dagli
          amministratori per ogni altro tipo di societa'.
             La  prova  del possesso dei requisiti e delle condizioni
          di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita,  mediante
          le  necessarie  certificazioni all'atto della presentazione
          della domanda di iscrizione; il possesso del  requisito  di
          cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione
          da parte dell'interessato.
             La  prova  del possesso dei requisiti e delle condizioni
          di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di  cui  al
          n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni
          ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
             I  termini  di  cui  al  precedente  comma  possono, per
          giustificati motivi,  essere  prorogati  di  non  oltre  60
          giorni dal comitato provinciale competente.
             Fino  a  quando  non sia intervenuta l'autorizzazione di
          cui alla presente legge e non si  sia  data  la  prova  del
          possesso  di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al
          primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in  un
          elenco  separato.  Per  coloro  i  quali,  pur possedendo i
          requisiti e le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          abbiano  in corso procedimenti penali in cui sia stata gia'
          pronunciata una  sentenza  di  condanna  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione  da  una professione o da un'arte o
          l'incapacita'  ad  esercitare   uffici   direttivi   presso
          qualsiasi
            impresa,  l'iscrizione  all'albo  e'  rilasciata  in  via
          provvisoria, salvo il disposto  di  cui  al  capoverso  del
          precedente n. 7).
             Coloro   i   quali,  nei  termini  stabiliti  dai  commi
          precedenti, non forniscano le prove richieste sono  esclusi
          dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".