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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 maggio 1991, n. 185

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1991
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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-7-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
Visto il regolamento per la vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, relativo all'attuazione della direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;
Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune;
Vista la direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Vista la comunicazione fatta in data 9 maggio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti generali
1. Il latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) provenire da vacche che soddisfino le condizioni generali prescritte per la produzione del latte utilizzato come latte alimentare e che appartengano ad allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi;
b) provenire da aziende di produzione debitamente autorizzate che soddisfino le condizioni generali di igiene riportate nell'allegato 1 del presente regolamento;
c) provenire da vacche e da aziende di produzione controllate periodicamente dal servizio veterinario della competente unità sanitaria locale;
d) oltre ad ottemperare alle prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente nonché all'igiene del personale preposto a tali operazioni, essere, appena munto, immediatamente filtrato e refrigerato nell'apposito locale alla temperatura massima di + 6 ›C ed essere ivi conservato a tale temperatura o inferiore in attesa del trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico;
e) non aver subito alcuna addizione né alcuna sottrazione nei componenti naturali;
f) soddisfare ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari riportati nell'allegato 2 del presente regolamento;
g) essere conservato e trattato separatamente o in un momento diverso dal normale latte alimentare presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario e annotato in un registro di carico e scarico, vidimato dalla autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte in arrivo, l'azienda di produzione di provenienza ed il quantitativo lavorato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse del decreto:
- La legge 3 maggio 1989, n. 169, concerne la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. L'art. 4, comma 2, di tale legge prescrive: "Il latte fresco pastorizzato può essere definito 'latte fresco pastorizzato di alta qualità' qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalla stalla ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
- Il R.D. 9 maggio 1929, n. 994, detta le norme di produzione e di commercializzazione del latte destinato al consumo diretto.
- Il D.M. 14 maggio 1988, n. 212, che ha recepito nell'ordinamento legislativo nazionale la direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985, disciplina le condizioni sanitarie che devono essere osservate nella produzione del latte destinato agli scambi intracomunitari.
- Il regolamento CEE 1411/71 del 29 giugno 1971 fissa le regole nella commercializzazione del latte per il consumo diretto ed, in particolare i contenuti di materia grassa per i tipi di latte intero, scremato e parzialmente scremato.
- La direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989 fissa le condizioni igieniche che devono essere osservate nelle aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato agli scambi intracomunitari.
Nota all'art. 1:
- Le aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente devono essere autorizzate dall'autorità sanitaria locale (sindaco).