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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 132

Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/04/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-1-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonché le relative modalità di accertamento;
Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b)
((...))
Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.