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LEGGE 18 marzo 1991, n. 99

Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-3-1991
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'immediata   realizzazione  di  interventi  diretti  al
completamento dell'area espositiva della  esposizione  internazionale
"Colombo  '92",  nonche'  alla  realizzazione  di  opere strettamente
correlate all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla normativa
vigente,   mutui   quindicennali    fino    all'importo    di    lire
quattrocentosettanta  miliardi,  di  cui  centocinquanta  miliardi  a
decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento  a
totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di
interessi di preammortamento - maggiorato degli  ulteriori  interessi
dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento a quella di scadenza della
prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile,  ai
sensi  di  quanto  previsto  per  le  operazioni  di mutuo, nel primo
semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto unitamente alla  prima
rata  di  ammortamento.  In relazione agli oneri di ammortamento e di
preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di
lire  50  miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a
decorrere dall'anno 1992.
  2.  A  valere  sulle  risorse  derivanti  dal comma 1, il comune di
Genova e' autorizzato a trasferire la somma di  lire  duecentonovanta
miliardi  all'ente  "Colombo  '92" che ne disporra' per i fini di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373.
  3.  All'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 418, dopo il comma
2, e' aggiunto il seguente:
  "  2-bis.  Le  iniziative  e  le  manifestazioni  di cui al comma 2
saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone
americane  ed  i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e
del sud America".
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, il sindaco di Genova trasmette ai Ministri dei lavori
pubblici  e  per  i  problemi  delle aree urbane la deliberazione del
consiglio comunale contenente l'elenco degli  interventi  di  propria
competenza  da  realizzare,  corredato  del  progetto  di  massima di
ciascuno di essi e con la indicazione dell'importo e delle  procedure
di  spesa.  Entro  i  successivi  trenta giorni i Ministri dei lavori
pubblici e per i problemi delle aree urbane propongono gli interventi
al  Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per l'approvazione, nonche' per la determinazione delle somme di  cui
alla   presente   legge   destinate  alla  realizzazione  di  ciascun
intervento.
  5. Le opere di cui all'elenco approvato dal CIPE ai sensi del comma
4 sono dichiarate di  preminente  interesse  nazionale,  di  pubblica
utilita'  e  di somma urgenza; per la loro realizzazione il comune di
Genova puo' promuovere una conferenza, ai sensi e per gli effetti  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  1   aprile  1989,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio  1989,  n.  205;
per   l'affidamento   dei   lavori   si   applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 121  del  1989;
il  comune  di  Genova puo' procedere all'affidamento dei lavori, nei
limiti degli importi e nel rispetto delle procedure di spesa indicati
ai  sensi  del comma 4, anche in attesa della formale concessione dei
mutui, nel caso in cui cio' si renda necessario per il  rispetto  dei
tempi previsti dalla presente legge.
  6.  Per  gli  interventi e le opere di cui al presente articolo, il
termine di ultimazione dei lavori e' fissato al 15 maggio 1992.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 373/1988
          (Realizzazione       dell'Esposizione        internazionale
          specializzata  "Colombo  '92"  avente come tema "Cristoforo
          Colombo: la nave e il mare") e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1. Nella ricorrenza del V Centenario della
          scoperta dell'America avra' luogo a Genova dal 15 maggio al
          15  agosto  1992  'Colombo '92', Esposizione internazionale
          specializzata avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave
          e il mare'.
             2.  Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione
          concernente le esposizioni internazionali firmata a  Parigi
          il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge
          13 gennaio 1931, n. 24, convertito  nella  legge  9  aprile
          1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il
          10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno  1952,
          n.  687,  e  con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre
          1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per i beni culturali  e  ambientali,  nomina,  con
          proprio  decreto, il commissario generale dell'Esposizione.
             3.   Il  commissario  cura  i  rapporti  con  il  Bureau
          International  des  Expositions,   rappresenta   lo   Stato
          italiano  negli  atti  relativi alla Esposizione, svolge le
          attivita' di promozione delle iniziative presso  gli  Stati
          esteri   e   intrattiene   relazioni   con  i  partecipanti
          stranieri. Il commissario rappresenta il  Governo  italiano
          ai   fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  convenzione
          concernente le esposizioni internazionali di cui  al  comma
          2.
             4.  Per  il finanziamento dell'attivita' del commissario
          e' autorizzata la spesa annua  di  1  miliardo  di  lire  a
          decorrere  dal 1988. Il commissario e' tenuto a presentare,
          entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  il  piano  annuale  di  attivita'
          relativo  all'anno  successivo;  e'   tenuto   altresi'   a
          presentare  il  rendiconto  semestrale delle spese nonche',
          entro il 1  luglio 1993, il rendiconto finale.
             Art.   2.   -   1.  La  realizzazione  delle  opere,  la
          preparazione,  l'organizzazione,  il  funzionamento  e   la
          gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato
          'Colombo '92', gia' costituito dalla regione Liguria, dalla
          provincia,  dal comune, dal consorzio autonomo del porto di
          Genova e dalla camera di commercio, industria,  agricoltura
          e  artigianato  di Genova. L'ente ha personalita' giuridica
          di diritto pubblico.
             2.  Allo  svolgimento delle attivita' dell'ente concorre
          lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire  in
          cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a
          carico dei soggetti di cui al comma 1.
             3.  L'ente  e'  tenuto a presentare, per l'approvazione,
          entro il 31 ottobre di ogni  anno,  il  preventivo  annuale
          delle  spese e, per il relativo riscontro di competenza, il
          rendiconto delle somme ricevute dallo  Stato  al  Ministero
          per  i  beni  culturali  e  ambientali  ed al Ministero del
          tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni  anno  solare.
          Entro     sei    mesi    dalla    definitiva    conclusione
          dell'Esposizione, l'ente presenta  altresi'  il  rendiconto
          finale delle spese".
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  418/1985
          (Celebrazione   del    V    Centenario    della    scoperta
          dell'America),  cosi' come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Le celebrazioni del V Centenario della
          scoperta dell'America, intese a  favorire  e  sviluppare  i
          rapporti  di  cooperazione  internazionale  per lo studio e
          l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e  della
          civilta' di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha
          ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero
          per  i  beni  culturali  e ambientali, secondo il programma
          predisposto dal comitato nazionale costituito  con  decreto
          del   Presidente   della   Repubblica  12  ottobre  1982  e
          successive integrazioni e modificazioni.
             2.  Le  iniziative  e  le  manifestazioni  comprese  nel
          programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro
          riguardare:
              attivita' editoriali;
              attivita' espositive;
              interventi  di restauro sui beni di interesse storico e
          artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo
          Colombo;
              attivita' congressuali;
              attivita'  scientifiche  e  culturali internazionali in
          Italia e nei Paesi in cui il V  centenario  della  scoperta
          dell'America viene ricordato;
              collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati per far
          meglio conoscere l'opera colombiana.
             2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma
          2  saranno  anche  tese  a  valorizzare  il   ruolo   delle
          popolazioni  autoctone  americane ed i rapporti con i Paesi
          in via di sviluppo del centro e del sud America".
             -  Il  testo  degli articoli 2 e 4, comma 1, del D.L. n.
          121/1989   (Interventi    infrastrutturali    nelle    aree
          interessate  dai campionati mondiali di calcio del 1990) e'
          il seguente:
             "Art.  2.  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
          o, per sua delega il Ministro  competente,  convoca,  entro
          dieci  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   una   conferenza   cui   partecipano   tutti   i
          rappresentanti  delle  amministrazioni  dello Stato e degli
          enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa,  nonche'  a
          rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta
          previsti dalle leggi statali  e  regionali.  Per  le  opere
          degli  enti  locali  la conferenza e' convocata dal sindaco
          del comune interessato;  ad  essa  partecipano  i  soggetti
          suindicati.
             2.  La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della
          funzione di controllo sugli atti da  parte  dei  competenti
          comitati   regionali,  valuta  i  progetti  esecutivi,  che
          debbono essere  corredati  da  una  relazione  tecnica  che
          dichiari  la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2
          dell'art. 1, nel rispetto delle  disposizioni  relative  ai
          vincoli  archeologici,  ambientali,  storici,  artistici  e
          territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni
          dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune
          modifiche  senza  che  cio'  comporti  la   necessita'   di
          ulteriori  deliberazioni per quanto concerne gli interventi
          dell'ente  locale.  La  conferenza  verifica  altresi'   il
          rispetto  delle  normative  concernenti  l'abolizione delle
          barriere architettoniche.
             3.  L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad
          ogni  effetto  gli   atti   di   intesa,   i   pareri,   le
          autorizzazioni,  le  approvazioni,  i  nulla  osta previsti
          dalle leggi statali e regionali.  Essa comporta, per quanto
          occorra,   variazione   anche  integrativa  agli  strumenti
          urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i  piani
          regolatori  aeroportuali,  sensa  necessita'  di  ulteriori
          adempimenti".
             "Art.  4,  comma  1.  -  1.  Esperita  favorevolmente la
          procedura di cui all'art.  2,  il  soggetto  competente  e'
          tenuto  a  verificare i tempi di realizzazione del progetto
          ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative  agli
          affidamenti.  Ove  sia constatato che i tempi necessari non
          consentono l'esperibilita'  delle  procedure  ordinarie  ed
          accelerate  di  cui  alla  legge  8 agosto 1977, n. 584, il
          soggetto competente puo' disporre  l'affidamento  ai  sensi
          dell'art.  5, comma primo, lettera d), della legge 8 agosto
          1977, n. 584".