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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 69

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/3/1991
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale della Banca d'Italia, il sistema degli emolumenti accessori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.
In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia verserà, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.
Le somme di cui al secondo comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilità speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
A detta contabilità saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
La liquidazione delle competenze di cui al secondo comma avverrà nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al primo comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilità speciale.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 12

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulle circolazioni dei biglietti di banca, approvato con R.D. n. 204/1910, è così formulato:
"Art. 109. - Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi".
- La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19, quarto comma, della legge n. 1290/1962, recante "Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro" è il seguente:
"Il personale assegnato agli uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonché il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturna, spettano nella seguente misura:
Dalle Dalle
ore 22 ore 0
alle alle
ore 24 ore 6
__ __
Impiegati con coefficiente 325 e superiore L. 160 240 Impiegati con coefficiente inferiore al 325 " 140 220 Impiegati della carriera ausiliaria e
di 4a categ. . . . . . . . . . . . . " 100 190".

- Per il testo dell'art. 109 del testo unico approvato con R.D. n. 204/1910, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1939, è il seguente:
"Art. 1280. - Presso le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali costituite da conti correnti, cui affluiscono somme versate da Amministrazioni centrali o periferiche, da enti pubblici e da privati per il funzionamento di determinati servizi di carattere locale, a favore dei sottodescritti funzionari od uffici incaricati di provvedere ai servizi medesimi e alla erogazione dei fondi relativi, mediante emissione di ordinativi di pagamento, in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari e alle istruzioni ministeriali all'uopo emanate:
1 prefetti;
2 provveditori agli studi - gestione delle scuole pubbliche elementari e popolari;
3 provveditori agli studi - gestione dei depositi provvisori;
4 ingegneri capi del Genio civile;
5 ingegneri capi dei compartimenti per la viabilità; 6 circoli ferroviari di ispezione;
7 ispettorati agrari compartimentali;
8 uffici di contabilità e revisione presso i comandi di corpo d'armata;
9 uffici di contabilità e revisione presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, in Roma;
10 Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
11 Azienda per i servizi telefonici".
Gli articoli da 1280 a 1283 delle suddette istruzioni generali costituiscono il capo I (Norme generali) del titolo III (Contabilità speciali costituite da somme versate in conto corrente presso le sezioni di tesoreria).