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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-6-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987;
((Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato testo unico;))
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989:
" 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.
2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.
2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato."