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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 luglio 1990, n. 426

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 5 luglio 1979 per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1993)
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Testo in vigore dal: 11-1-1991
al: 30-10-1993
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  9  giugno  1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge
9 giugno 1964, n. 615;
  Vista  la legge 1 marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli
stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n.  615 e 23 gennaio
1968, n. 33;
  Vista   la   legge   31   marzo   1976,   n.  124,  concernente  il
rifinanziamento delle predette leggi;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  giugno 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  179  del  2  luglio
1977,  concernente  l'obbligo  in tutto il territorio nazionale delle
operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla
tubercolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  24  del  25  gennaio
1980,  concernente  i  piani  di profilassi della tubercolosi e della
brucellosi bovina e bufalina;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 28 marzo 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989,
concernente   l'obbligo   in  tutto  il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla
brucellosi;
  Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato quanto e' stato rappresentato con urgenza dalla regione
siciliana  -  assessorato  sanita',  in  relazione   alle   oggettive
difficolta'   di  procedere  all'abbattimento  degli  animali  bovini
riconosciuti infetti di tubercolosi o  brucellosi,  entro  i  termini
previsti  dal  decreto  ministeriale 5 luglio 1979, in relazione alle
capacita' di macellazione  e  alla  dislocazione  territoriale  degli
stabilimenti di macellazione;
  Considerato  altresi'  gli  aspetti  connessi  alle  difficolta' di
rimonta  per  gli   allevamenti   nei   quali   si   deve   procedere
all'abbattimento dei capi riconosciuti infetti;
  Ritenuto  necessario adeguare i tempi previsti dal citato decreto 5
luglio 1979 per l'abbattimento dei  capi  infetti  di  tubercolosi  o
brucellosi, alle esigenze rappresentate dalla regione siciliana;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 24 maggio 1990;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
eseguita in data 7 luglio 1990;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La regione Sicilia e' autorizzata a prolungare di ulteriori mesi
tre i termini stabiliti  al  terzo  comma  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale 5 luglio 1979 citato in premessa.
  2.  La regione Sicilia e' autorizzata altresi' a prolungare di mesi
due il termine previsto al primo comma dell'art.  8  del  piu'  volte
citato decreto 5 luglio 1979.