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LEGGE 20 luglio 1890, n. 7008

Che distribuisce nei diversi esercizi la spesa per alcune costruzioni ferroviarie. (090U7008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-8-1890
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' dalla Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La spesa per le costruzioni ferroviarie indicate nelle tabelle A  e
B,  annesse  alla  legge  20  luglio  1888,  n.  5550,  verra'  cosi'
distribuita nei diversi esercizi: 
 
                   1890-91 . . . L. 65,000,000 -- 
                   1891-92 . . . »  65,000,000 -- 
                   1892-93 . . . »  60,000,000 -- 
                   1893-94 . . . »  60,000,000 -- 
                   1894-95 . . . »  60,000,000 -- 
                   1895-96 . . . »  60,000,000 -- 
                   1896-97 . . . »  60,000,000 -- 
                   1897-98 . . . »  37,238,357 22 
 
  Il Governo proporra' nelle legge  del  bilancio  di  previsione  la
ripartizione annuale fra le diverse linee  della  somma  assegnata  a
ciascun esercizio secondo  le  esigenze  dell'andamento  dei  lavori,
senza alterare il complesso degli assegnamenti fatti a ciascuna linea
colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.