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LEGGE 1 luglio 1890, n. 7004

Con la quale si fissano le norme secondo le quali, per la liquidazione della pensione, sarà computato il servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso, tanto dai funzionari coloniali, quanto dagli altri impiegati dello Stato e dai militari dell'esercito e dell'armata. (090U7004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))