stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1890, n. 7003

Che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea. (090U7003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-8-1890 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

a) lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato;

b) le condizioni della proprietà immobiliare;

c) i rapporti di diritto tra italiani stranieri e indigeni;

d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani.