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LEGGE 1 luglio 1890, n. 7003

Che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea. (090U7003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-8-1890
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi
che regolino: 
 
    a) lo stato personale degli  indigeni  e  le  loro  relazioni  di
diritto privato; 
 
    b) le condizioni della proprieta' immobiliare; 
 
    c) i rapporti di diritto tra italiani stranieri e indigeni; 
 
    d) gli  ordinamenti  locali  della  giustizia,  della  polizia  e
dell'amministrazione finanziaria civile  e  militare  in  quanto  non
importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato. 
 
  Esso e' pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili
e penali del Regno, con quelle modificazioni che  credera'  richieste
dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e  di
famiglia dei cittadini italiani.