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REGIO DECRETO 4 maggio 1890, n. 6911

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato, descritti nell'annessa tabella. (090U6911)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1890
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nel SO relativo alla GU n. 160 del 09-07-1890.
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-7-1890

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 112 articoli del complessivo valore di stima di L. 7344,93;
Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentoquarantaquattro e centesimi 93 (L. 7344,93);

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);