con il quale è abolita l'azione penale e sono condotte le pene ai
contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30
giugno 1889, numero 6168 (Serie 3ª) e dell'articolo 5 della legge 1°
ottobre 1873, numero 1593 (Serie 3ª) (090U6875)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1890
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)