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LEGGE 31 maggio 1890, n. 6873

Che approva l'annessa convenzione per la proroga delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante (090U6873)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  17-6-1890

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e la Eastern Telegraph Company Limited il 20 febbraio 1890, per la proroga, a favore della Compagnia stessa, delle concessioni riguaranti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1890.

UMBERTO.

Lacava.
Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.