Che esige che, tutti i lavori planimetrici ed altimetrici che vengono
eseguiti per conto dello Stato, debbano in generale essere collegati
alle triangolazioni ed alle livellazioni dell'Istituto geografico
militare. (090U6820)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1890
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)