Che eleva a lire 4,50 la restituzione del dazio pagato dalle
fabbriche nazionali di chinina, sull'olio minerale per ogni
chilogramma di sali di chinina esportati. (090U6655)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1890
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)