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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 307

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1990
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  11-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto il proprio decreto 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, che ha approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e 16 aprile 1987, n. 347, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Iniziative assistenziali). - L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanità e svilupparne le capacità psico-fisiche e sportive.
Tali iniziative, da attuare secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:
a) attività, cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative;
b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;
c) colonie estive, montane e marine, per i figli;
d) attività fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;
e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalità assistenziali e ricreative;
f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermità contratta in servizio e per causa di esso nonché dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;
g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;
h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanzierè e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;
i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in località disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;
l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani;
m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo;
n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilità finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente è obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilità lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermità contratta e dipendente da causa di servizio, nonché ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermità contratta e dipendente da causa di servizio.
Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.