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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 agosto 1990, n. 294

Regolamento recante i criteri e le modalità di svolgimento degli esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini extracomunitari e agli apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1990)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-11-1990
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente norme in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e di apolidi già presenti nel territorio dello Stato;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato, come modificato dalla legge di conversione, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire con decreto i criteri e le modalità di svolgimento degli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenuti dai cittadini extracomunitari ed apolidi suddetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 3 agosto 1990, n. 191118;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti nel territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 1989, che intendano ottenere l'iscrizione nel registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenendo gli esami di cui agli articoli 5 e 6 di tale legge, debbono presentare la domanda d'esame alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale hanno la dimora abituale o, se ottenuta, la residenza anagrafica. Al momento della presentazione della domanda debbono esibire il permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o di studio o di famiglia.
2. Gli esami ai quali sono sottoposti nelle sessioni speciali i soggetti indicati nel precedente comma 1 sono sostenuti
((sulle materie previste negli allegati 2 e 3 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375,))
e con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, davanti alla commissione prevista all'art. 14 del decreto ministeriale citato. Le domande rivolte al candidato nel corso dell'esame per l'accertamento della preparazione richiesta non possono essere poste in forma di "quiz". Le risposte fornite dal candidato sia per la parte scritta che per la parte orale dell'esame devono essere valutate anche ai fini della conoscenza della lingua italiana e di un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 agosto 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990

Registro n. 19 Industria, foglio n. 385