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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 279

Interventi urgenti per la torre di Pisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 360 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1997)
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Testo in vigore dal: 5-10-1990
al: 3-12-1990
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per
il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per i beni culturali e dei lavori pubblici, di concerto  con
i Ministri del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della  torre  di
Pisa,  il  comitato  di  undici  esperti   di   alta   qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra
storici   dell'arte   medievale,   istituito   per   le    operazioni
propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
congiunta del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  provvede,  anche  in  deroga   alla
normativa  vigente,  sulla  base  dell'esame   della   documentazione
esistente  in  materia  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,
all'individuazione e definizione del progetto di massima e di  quello
esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalita' di esecuzione e
designando, anche nel proprio seno, il  soggetto  responsabile  della
direzione dei lavori, nonche' all'attuazione dei necessari interventi
e all'indicazione delle modalita' per  la  successiva  fruizione  del
monumento. 
  2. Il comitato espleta i propri compiti entro  il  termine  di  tre
mesi, decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. La competenza del comitato  sostituisce  ogni  altra  competenza
collegiale in materia.