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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 luglio 1990, n. 252

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/9/1990
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-9-1990

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1› ottobre 1987;
31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;
Vista la direttiva del Consiglio n. 86/102/CEE del 24 marzo 1986 recante quarta modifica della direttiva n. 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 88 del 3 aprile 1986;
Vista la direttiva del Consiglio n. 88/593/CEE del 18 novembre 1988, recante modifica della direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 318 del 25 novembre 1988, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;
Vista la direttiva del Consiglio n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i succhi di frutta e taluni prodotti simili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 186 del 30 giugno 1989, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;
Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;
Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 già citato;
Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989 e 7 dicembre 1989;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni è modificato come segue:
a) Titolo IA - antimicrobici.
Alle voci E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228 la dizione "glucosio 150 mg/kg (come residuo)" è sostituita dalla seguente: "glucosio 20 mg/kg (come residuo)".
b) Titolo IC - antiossidanti.
Alle voci "E300-acido-L-ascorbico ed E301-sodio-L-ascorbato" la dizione "Insaccati freschi, insaccati cotti e crudi stagionati, nonché conserve di carne 0,2%" è sostituita dalla seguente: "Carni preparate o comunque conservate 0,2%".
c) Titolo IIA - stabilizzanti, addensanti e gelificanti.
Alla voce "E 401 - sodio alginato" la dizione "farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)" è sostituita dalla seguente: "olive farcite, 0,6% (calcolato sul prodotto finito)".
Alle voci "E410 farina di semi di carrube" ed "E413 gomma adragante" è incluso il seguente caso di impiego: "Preparazione spalmabile a base di formaggio 0,25%".
Alla voce "E412 farina di semi di guar" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "snack di frutta, 0,2%".
Alla voce "E415 gomma xantano" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Maionese, salse per insalata, ketchup e mostarde di frutta con aggiunta di pesce, carne e pollame, 0,5%";
2) "Desserts a base di latte e gelati, 0,1%";
3) "Creme, preparati per zuppe, per salse e per desserts, 0,2%".
Alla voce "E420 sorbitolo" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Guarnizioni a base di zucchero per prodotti dolciari, 4%";
2) "Prodotti tipo 'snack' a base di fiocchi di cereali, 2%";
3) "Preparazioni alimentari a base di surimi, 4%";
4) "Prodotti tipo 'toffè, 3,5% (calcolato sul prodotto finito)".
Alla voce "E422 glicerolo" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Prodotti dolciari tipo 'barrettà a base di cereali, vegetali, zuccheri e grassi, 3,5%".
Le dizioni:
"E440 a) pectina
b) pectina amidata"
sono sostituite dalla seguente:
"E440 i) pectina
ii) pectina amidata"
e sono di conseguenza unificati i casi e le dosi d'impiego.
Alla voce "E440 i) pectina ed ii) pectina amidata" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Caramelle gommose, secondo buona tecnica industriale".
Alla voce "E450 a), b), c) polifosfati":
1) è incluso il seguente caso d'impiego: "Preparazioni alimentari a base di surimi, 0,25%";
2) la dizione "Carni preparate di tacchino, alla dose massima dello 0,2%" è sostituita dalla seguente: "Carni cotte di volatili da cortile alla dose massima dello 0,2%".
Alla voce "gelatine animali" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Margarina e grassi emulsionati, 3% (calcolato sul prodotto finito)".
d) Titolo III - Esaltatori di sapidità.
Alla voce "E300 acido L-ascorbico" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Bibite analcoliche gassate e non gassate, 0,06%";
2) "Bibite analcoliche gassate e non gassate a base di infuso di the, 0,06%".
e) Titolo VI - Agenti di rivestimento.
Sono incluse le seguenti voci "E466 carbossimetil-cellulosa, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, E473 sucresteri" con i seguenti casi d'impiego: "Agrumi, mele, pere, pesche, nettarine, susine, babaco, kiwi e meloni (il residuo non deve essere superiore ad 1 mg per frutto)".
f) Titolo VII - Acidificanti.
Alla voce "E330 acido citrico":
1) è incluso il seguente caso d'impiego: "Ripieno per paste alimentari fresche, 0,25%";
2) la dizione "succo e polpa di pere o di pesche o di albicocche e loro mescolanze 5g/l" è sostituita dalla seguente: "succo e polpa di mele o pere o pesche e loro mescolanze 5g/l" (Ai sensi dell'art.2 della direttiva n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989, i prodotti non conformi al presente regolamento ministeriale ma conformi alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati fino al 14 giugno 1991).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge n. 283/1962 è il seguente:
"Art. 5. - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
(Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;".
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 è il seguente:
"Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti".
Nota all'art. 1:
- L'allegato al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.