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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 1990, n. 237

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1998)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-9-1998
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39, di definire la misura e le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
Visti l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 28 giugno 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1


1.
((Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni ))
.
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.