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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 205

Regolamento recante modificazione alla tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile a seguito della elevazione della delegazione di spiaggia di Bisceglie a ufficio locale marittimo di Bisceglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1990
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-10-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con
Ritenuta la necessità di elevare la delegazione di spiaggia di Bisceglie a ufficio locale marittimo stante lo sviluppo delle attività del locale porto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La delegazione di spiaggia di Bisceglie è elevata ad ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Bisceglie.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.