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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 195

Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1990
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-8-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianità di servizio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.