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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1990, n. 153

Disciplina dei casi di dismissione parziale di impianti da parte di imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1990
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-7-1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 30 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1983, registro n. 8, foglio n. 223, in materia di procedure per l'erogazione dei contributi su emissioni obbligazionarie;
Visto l'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1985, registro n. 2, foglio n. 229, sulle modalità di erogazione del contributo in conto capitale;
Considerata la necessità di dettare una disciplina unitaria per i casi di destinazione ad altro uso o di dismissioni degli investimenti agevolati, senza corrispondente sostituzione degli stessi, precisando le modalità per la restituzione delle agevolazioni eventualmente già erogate;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla legge 12 agosto 1977, n. 675, non possono distogliere dall'uso previsto nei provvedimenti di concessione, per un periodo di cinque anni dalla data di installazione, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni, né destinare le opere edili oggetto delle agevolazioni ad usi diversi da quelli previsti per dieci anni dalla loro ultimazione;
2. Qualora l'impresa ravvisi la necessità di provvedere, prima dei termini indicati, a distogliere o destinare ad altri usi i beni agevolati, dovrà farne, ai fini della prescritta autorizzazione ministeriale, tempestiva e motivata richiesta all'istituto di credito che ha effettuato l'istruttoria sulla domanda di agevolazione e che ne riferirà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero allo stesso nei casi di istruttoria effettuata da parte di quest'ultimo.
3. Le agevolazioni relative agli investimenti dismessi o distolti dall'uso prima dei termini di cui al primo comma sono ridotte, in proporzione al periodo per il quale i beni non sono destinati all'uso previsto.
4. Sono fatti salvi i casi di sostituzione dei beni agevolati per i quali si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 5 giugno 1987.
5. Se la dismissione riguarda un complesso di beni installati in epoche diverse, si procederà alla riduzione delle agevolazioni sulla base del periodo di permanenza medio dei beni nell'uso originario.
Tale periodo sarà pari alla media ponderata dei periodi di permanenza in relazione al valore dei beni. I periodi di permanenza saranno raggruppati su base annua.
6. Ai fini della durata di permanenza nell'uso, si considererà come data di installazione e, rispettivamente, di dismissione il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'installazione o la dismissione o distrazione dei cespiti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) è il seguente: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n.
675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo dell'art. 8 del D.M. 30 giugno 1983 (Procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1983, è il seguente:
"Art. 8 - Il contributo dello Stato può essere revocato o ridotto in presenza di destinazione ad altri usi degli impianti o degli immobili avvenuta senza prevista autorizzazione ministeriale entro i cinque anni per i primi dalla data di installazione del singolo cespite e dieci anni per i secondi dalla data di ultimazione degli investimenti.
L'eventuale rimborso di contributi da parte degli operatori deve essere aumentato di interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera generale dell'emissione obbligazionaria".
- Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 1 del D.M. 21 dicembre 1984 (Modifiche alle procedure per la liquidazione del contributo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1985, è il seguente:
"All'atto della richiesta della prima erogazione, l'impresa deve obbligarsi a non distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione, senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di installazione di ogni singolo cespite, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi al contributo, e a non destinare le opere edili oggetto delle agevolazioni ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data della loro ultimazione.
In caso di inosservanza di tale impegno, l'impresa deve restituire pro quota il contributo percepito, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di riferimento vigente alla data del corrispondente decreto di concessione".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'articolo unico del D.M. 5 giugno 1987, recante disciplina di alcuni casi di variazione dei progetti approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 luglio 1987:
"Sono approvate con la procedura di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti variazioni dei programmi agevolati:
- Sostituzione del macchinario e/o delle attrezzature facenti parte del progetto agevolato con altri simili o tecnologicamente più avanzati qualora comporti variazione sostanziale delle caratteristiche del progetto agevolato.
- Cessione in prestito d'uso del macchinario di un progetto agevolato a condizione che venga utilizzato esclusivamente per le finalità produttive dello stesso progetto agevolato.
- La cessione dei beni agevolati con contratti che comunque prevedano il mantenimento degli stessi nell'attività industriale originaria e il mantenimento delle finalità del progetto agevolato.
- Affitto dell'azienda agevolata nell'ambito dello stesso gruppo imprenditoriale purché vengano mantenute l'attività industriale originaria e le finalità del progetto agevolato".