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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990, n. 138

Regolamento recante l'estinzione della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce la corporazione di piloti nel porto di Porto Santo Stefano;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 giugno 1977, concernente la classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla estinzione della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano, essendone venuto meno l'elemento personale e patrimoniale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

È estinta la corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

VIZZINI, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 22

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 86 del codice della navigazione è così formulato:
"Art. 86 (Istituzione del servizio di pilotaggio). - Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota".
- Il D.M. 25 gennaio 1977 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1977.