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DECRETO-LEGGE 22 maggio 1990, n. 120

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/5/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1990)
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Testo in vigore dal: 23-5-1990
al: 21-7-1990
                               Art. 1. 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  fiscali  in  materia  di  finanza  locale  e   per   il
contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   dell'interno   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  I  contribuenti  i  quali,  con  riferimento   all'anno   1989,
presentano, entro il 20 settembre  1990,  la  denuncia  agli  effetti
della tassa per lo smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  ovvero
integrano la  denuncia  gia'  presentata  ai  medesimi  effetti,  non
incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente
alla base imponibile o  alla  maggiore  base  imponibile  dichiarata,
sempreche' alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  non
sia stato notificato avviso di accertamento. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  20
settembre 1990 e' sospesa la notifica degli  avvisi  di  accertamento
relativi all'anno 1989. 
  3. La tassa o la maggior tassa liquidata  per  l'anno  1989  e  per
l'anno 1990 in base alle denunce presentate ai sensi del comma  1  e'
iscritta, per l'anno 1989, in un  ruolo  straordinario  da  porre  in
riscossione, in unica rata, il 10 novembre 1990 e, per  l'anno  1990,
nei ruoli ordinari; i  concessionari  della  riscossione  versano  le
somme  riscosse  in  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,
relativamente alla tassa liquidata ai sensi del comma  1  per  l'anno
1990.