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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 1990, n. 122

Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/06/1990
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-6-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;
Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 573/89 del 2 marzo 1989, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;
Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2731/89 dell'8 settembre 1989;
Vista la legge n. 610, del 14 agosto 1982, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, ed in particolare l'art. 5-quater;
Vista la legge n. 400, del 23 agosto 1988, ed in particolare il comma terzo dell'art. 17;
Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;
Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni;
Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rendono necessari una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;
Considerata la necessità di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;
Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;
Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;
Udito il parere del Consiglio dei Stato espresso nall'adunanza generale del 1› febbraio 1990;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il produttore, così come definito dall'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "PREMI", deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato 1, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sia nel caso di produttore singolo che di produttore associato, indicando la figura giuridica da esso rivestita.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80 così recita: "L'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina".