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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1990, n. 121

Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2007)
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Testo in vigore dal: 7-6-1990
al: 2-1-2008
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
  Visto l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre  1944
relativa all'aviazione civile internazionale; 
  Visto il doc. 9137-AN898 e il doc. 9261-AN903 dell'I.C.A.O.; 
  Considerato che l'emanazione della normativa  internazionale  sugli
eliporti non e' prevista entro tempi brevi  e  che  occorre,  quindi,
disciplinare in via provvisoria, ai fini della sicurezza, il servizio
antincendi negli eliporti; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 21 dicembre 1989; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 45267/3405/B/96 del 9 marzo 1990; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
             Ambito di applicazione del presente decreto 
  1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di determinare i livelli
di  protezione  antincendio  negli  eliporti  civili  ai  fini  della
salvaguardia della vita umana e della conservazione dei beni. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note pubblicato e' stato redatto ai sensi
          dell'art.  10, comma  3,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La  legge  n.  930/1980  reca:  "Norme  sui  servizi
          antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto
          tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.