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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1990, n. 81

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/4/90.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1990, n. 159 (in G.U. 22/06/1990, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1990)
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Testo in vigore dal: 23-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
termine previsto dall'articolo 114 della legge  1'  aprile  1981,  n.
121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli
appartenenti alle Forze di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1'  aprile  1981,
n. 121, concernente nuovo  ordinamento  della  Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  prorogato  da  ultimo   dall'articolo   1   del
decreto-legge 21 aprile 1989,  n.  135,  convertito  dalla  legge  14
giugno 1989, n. 235, e' ulteriormente prorogato ((fino al 31 dicembre
1990)).