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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/04/90
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Testo in vigore dal: 19-4-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Sentito il parere della commissione paritetica  prevista  dall'art.
65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1.   Sono   trasferite   alla   regione   Friuli-Venezia    Giulia,
relativamente  al  suo   territorio,   le   funzioni   amministrative
esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica  a  favore
degli studenti universitari. 
  2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31
agosto 1933, n.  1592,  e  successive  modificazioni,  relative  alle
Universita' degli studi di Trieste e di Udine assumono  la  posizione
giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4,
n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i  compiti  loro
attribuiti sino a quando non sara' diversamente  disposto  con  legge
regionale. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 65 della legge costituzionale 31
          gennaio 1963, n. 1, e' il seguente:
             "Art.   65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione".
           Note all'art. 1:
             - L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione
          superiore,  approvato  con  R.D.  n.  1592/1933,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.   189.   -  Presso  ogni  Universita'  e  Istituto
          superiore  e'   costituita   l'opera   dell'Universita'   o
          Istituto.
             Alle  opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse
          sono ammministrate da un  consiglio  composto  dal  rettore
          dell'Universita' o direttore dell'Istituto superiore che lo
          presiede, da un componente del consiglio di amministrazione
          scelto  dallo  stesso,  da un professore ufficiale nominato
          dal   consiglio   di   amministrazione,    dal    direttore
          amministrativo  e  da  tre  studenti  eletti dall'organismo
          rappresentativo locale. Nel regolamento sono  stabilite  le
          norme per il funzionamento delle opere.
             Ciascuna  opera  ha  il compito di promuovere, attuare e
          coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e
          scolastica   degli  studenti  nel  modo  che  ritiene  piu'
          opportuno; deve,  in  ogni  caso,  organizzare  un  ufficio
          sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo
          e  periodico  dello  stato   di   salute   degli   studenti
          universitari,   alla   prescrizione   di  eventuali  misure
          profilattiche  e  alla  cura  degli  studenti  infermi   di
          condizione economica disagiata.
             Ciascuna  opera  ha  inoltre un regolamento speciale che
          contiene norme particolari per il  funzionamento  di  essa.
          Tale  regolamento  e' emanato, e occorrendo, modificato con
          decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di  cui
          al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le
          eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati  nel
          Bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   pubblica
          istruzione".
             -  Il  testo  dell'art.  4, comma 1, n. 1, dello statuto
          speciale e' il seguente:
             "Art.  4.  -  In  armonia  con  la  Costituzione,  con i
          principi generali dell'ordinamento giuridico  dello  Stato,
          con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e
          con gli obblighi internazionali dello  Stato,  nonche'  nel
          rispetto  degli interessi nazionali e di quelli delle altre
          regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle  seguenti
          materie:
              1)  ordinamento  degli  uffici  e degli enti dipendenti
          dalla regione e stato giuridico ed economico del  personale
          ad essi addetto".