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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 35

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

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Testo in vigore dal: 14-3-1990
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

  Visto  il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985
concernente   il   miglioramento   dell'efficienza   delle  strutture
agricole;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile
1988  ed  il  regolamento del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989
che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda
il  ritiro  di  seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la
riconversione della produzione nonche' gli aiuti all'imboschimento;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 del 29 aprile
1988  che  fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per
incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile
1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle
regioni  o  zone  che  possono  essere esentate dai regimi di messa a
riposo  di  seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della
produzione;
  Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986
recanti  disposizioni  nazionali di attuazione del regolamento CEE n.
797/85;
  Visto  il  telex  12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha
chiarito  che in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera
b)  del  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  1094/88  le  modalita'
finanziarie   e   le  conseguenti  rendicontazioni  devono  far  capo
all'organismo d'intervento;
  Visto il proprio decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 e considerata la
necessita'  di  sostituirlo  con  il  presente provvedimento a valere
dalla  campagna  1989-90  per  tener  conto dell'esperienza acquisita
durante la prima campagna di applicazione del regime di aiuti e delle
modifiche,   nonche'   dei   chiarimenti   relativi   alla  normativa
comunitaria;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  che  trasferisce  alle  regioni  le funzioni
amministrative   relative   all'applicazione  dei  regolamenti  delle
Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23  dicembre 1986, n. 898, con cui sono
state  stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 gennaio 1990;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 640 del 23 ottobre 1989;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Finalita' generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale
le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio
delle  Comunita'  europee  in  data  12  marzo 1985, limitatamente al
previsto   regime   di  aiuti  per  il  ritiro  di  seminativi  dalla
produzione.
2.  L'intervento  e'  attuato  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro,
dalle  regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale,
dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
3.  La provincia autonoma di Trento e' esentata dall'applicazione del
regime  di  ritiro  dei  seminativi  dalla  produzione  ai  sensi del
regolamento CEE n. 1273/88.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 decembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il  regolamento  CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 93 del  30
          marzo 1985.
          -  Il  regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del  27
          aprile 1988.
          -  Il  regolamento CEE n. 1609/89 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 165 del  15
          giugno 1989.
          -  Il  regolamento CEE n. 1272/88 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11
          maggio 1988.
          - Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11
          maggio 1988.
          -  Il  D.M.  12  settembre  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.
          - Il D.M. 26  settembre  1985  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985.
          -  Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986.
          - Il  D.M.  16  gennaio  1989  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio
          1989.
          -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.