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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1990, n. 22

Approvazione del regolamento per l'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

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vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Uniformi per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa

    TITOLO I
    UNIFORMI PER UFFICIALI

    Capo I
    UNIFORME ORDINARIA
  • 1 bis
  • 2
  • 3
  • Capo II
    UNIFORMI DI SERVIZIO
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Capo III
    GRANDE UNIFORME
  • 11
  • 12
  • Capo IV
    UNIFORMI DA CERIMONIA
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Capo V
    UNIFORME DA SERA
  • 17
  • 18
  • Capo VI
    UNIFORME DA SOCIETÀ
  • 19
  • 20
  • Capo VII
    UNIFORME DI GALA
  • 21
  • 22
  • Capo VIII
    UNIFORME GINNICA
  • 23
  • TITOLO II
    UNIFORMI PER SOTTUFFICIALI
    Capo I
    UNIFORME ORDINARIA
  • 24
  • Capo I
    UNIFORME ORDINARIA
  • 25
  • 26
  • Capo II
    UNIFORMI DI SERVIZIO
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Capo III
    GRANDE UNIFORME
  • 34
  • 35
  • Capo IV
    UNIFORMI DA CERIMONIA
  • 36
  • 37
  • Capo V
    UNIFORME GINNICA
  • 38
  • TITOLO III
    UNIFORMI PER MILITARI DI TRUPPA

    Capo I
    UNIFORME ORDINARIA
  • 39
  • 40
  • 41
  • Capo II
    UNIFORMI DI SERVIZIO
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • Capo III
    GRANDE UNIFORME
  • 49
  • 50
  • Capo IV
    UNIFORME DA CERIMONIA
  • 51
  • 52
  • TITOLO IV
    UNIFORMI PER IL PERSONALE IMBARCATO

    Capo I
    UNIFORME ORDINARIA
  • 54
  • 55
  • 56
  • Capo II
    UNIFORMI DI SERVIZIO
  • 57
  • 58
  • 59
  • Capo III
    UNIFORMI DA LAVORO
  • 60
  • 61
  • 62
  • Capo IV
    RICHIAMO
  • 63
  • TITOLO V
    UNIFORMI PER MOTOCICLISTI
    Capo I
    UNIFORMI DI SERVIZIO
  • 64
  • 65
  • TITOLO VI
    UNIFORMI PER ALLIEVI
    Capo I
    TIPI DI UNIFORME
  • 66
  • 67
  • 68
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-3-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Ritenuta l'opportunità di identificare le uniformi del Corpo degli agenti di custodia, di descriverne la composizione e di stabilire la quantità dei capi di vestiario da concedere in dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonché la durata d'uso dei capi stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'unito regolamento dell'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal Ministro proponente.
2. La variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi di vestiario uniforme, nonché i distintivi di grado, i fregi, gli alamari e le insegne sono stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.
3. La variazione della tabella A annessa al presente regolamento è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. L'uso delle uniformi nelle varie circostanze è stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa.
5. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal comando del presidio militare.
6. Le spese da sostenere in relazione al presente regolamento restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con R.D. n. 2584/1937, all'art. 111 (Obbligo di vestire la divisa) ha fatto riferimento alla tabella B annessa allo stesso ove sono identificati gli "Oggetti di armamento, vestiario e corredo degli agenti di custodia" e ove è stabilita la durata dei singoli oggetti.
- Il D.L.L. n. 508/1945:
a) all'art. 1, secondo comma, ha stabilito che il personale del Corpo degli agenti di custodia "sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte";
b) all'art. 10 ha stabilito che agli allievi agenti di custodia "sono somministrati gratuitamente il vestiario uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di piccolo corredo nella quantità stabilita nella tabella B allegata al vigente regolamento per il Corpo".
- Il D.L.C.P.S. n. 381/1947 all'art. 28, che ha modificato l'art. 10 del D.L.L. n. 508/1945 ha stabilito che: "ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantità e nei termini prescritti nella tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita del vestiario agli agenti in esperimento".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
L'art. 10 del regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato maggiore dell'Esercito - G - 010 così dispone:
"Art. 10 (Varianti stagionali). - Per ciascun tipo di uniforme indicato nello specchio allegato A esistono varianti stagionali: quella estiva (E.), quella invernale (I.) e per la Marina, quella di mezza stagione (M.S.).
L'uso delle anzidette varianti è stabilito in base ai cambiamenti stagionali e climatici, secondo quanto disposto dal regolamento per il servizio di presidio e, per la Marina militare limitatamente ai cambi relativi all'uniforme di mezza stagione, da quanto stabilito dallo specifico regolamento sulle uniformi".
L'allegato A dell'anzidetto regolamento riporta il prospetto delle uniformi da indossare nelle varie circostanze.