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DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 aprile 1990, n. 71 (in G.U. 07/04/1990, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 6-2-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
idonee   al   miglioramento   qualitativo   ed    alla    prevenzione
dell'inquinamento      delle      risorse      idriche      destinate
all'approvvigionamento potabile, nonche' in materia di  requisiti  di
qualita' delle acque di balneazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e dell'ambiente, di concerto  con  i  Ministri
del  bilancio  e  della   programmazione   economica,   del   tesoro,
dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia,  dei  lavori
pubblici,  della  marina  mecantile,  per  il   coordinamento   della
protezione  civile  e  per  gli  affari  regionali  ed   i   problemi
istituzionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Zone di intervento e divieto di vendita al minuto  e  di  impiego  di
                         sostanze diserbanti 
  1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento  di  cui  agli
articoli  17,  comma  3,  e  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n.  236,  per  i  territori  nei  quali  i
controlli analitici di cui all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),
dello stesso  decreto  abbiano  rilevato  nelle  acque  destinate  al
consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1  microgrammi
per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante. 
  2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1,
provvedono a delimitare, ove  necessario  d'intesa  fra  di  loro,  i
territori interessati dai piani di intervento  e  le  eventuali  zone
contermini, tenuto conto dell'entita'  della  situazione  di  degrado
delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al
rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico,
alle pratiche agronomiche ed  allo  stato  di  attuazione  del  piano
regionale di lotta fitopatologica integrata. 
  3. E' vietato ogni tipo di  vendita  al  minuto  e  di  impiego  di
prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e  nelle
zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui  al  comma
3, i controlli sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano,
relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con
frequenza almeno quindicinale.