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DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1990, n. 4

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/02/1990
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 16 gennaio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da lire 87.167 a lire 86.178 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da lire 8.716,70 a lire 8.617,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da lire 42.301 a lire 43.218 per ettolitro alla temperatura di 15 ›C per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
b) da lire 16.790 a lire 17.064, da lire 19.048 a lire 19.377 e da lire 48.402 a lire 49.445 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1-
c) e 1- d), della predetta tabella B.