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REGIO DECRETO 26 dicembre 1889, n. 6590

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto. (089U6590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-2-1890 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 102 articoli del complessivo valore di stima di lire 11212,03;
Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze e che ascendono al complessivo valore di stima di lire undicimiladuecentododici e centesimi tre (L. 11,2l2.03).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª).