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REGIO DECRETO 9 maggio 1889, n. 6096

Che riconosce la licenza delle scuole elementari come titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla 1ª classe del ginnasio, della scuola tecnica e dei corsi preparatorii alla scuola normale. (089U6096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1889
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-6-1889

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;
Veduto il Regolamento per le scuole normali approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883;
Veduto il Regolamento per i ginnasi e i licei approvato col Nostro decreto del 23 ottobre 1884;
Veduto il Regolamento generale per le scuole tecniche approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1885;
Veduto il Regolamento unico per l'istruzione elementare approvato col Nostro decreto del 16 febbraio 1888;
Vedute le modificazioni apportate al Regolamento suddetto del 23 ottobre 1884 col Nostro decreto del 24 ottobre 1888;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



La licenza dalle scuole elementari, conseguita a tenore degli articoli 98, 99 e 100 del Regolamento 16 febbraio 1888, è titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e dei corsi preparatorii alla scuola normale.