stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1889, n. 5992

Che modifica la legge sul Consiglio di Stato. (089U5992)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-4-1889 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato D, sono modificati come segue:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio; né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parare del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 14. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1ª dell'interno;

2ª di grazia e giustizia e culti;

3ª delle finanze;

4ª per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.