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REGIO DECRETO 18 marzo 1889, n. 5988

Che determina le attribuzioni dei ministri delle Finanze e del Tesoro. (089U5988)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1889 al: 8-1-1923
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 febbraio 1888, N. 5195 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari delle Finanze e del Tesoro;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le attribuzioni dei Ministri delle Finanze e del Tesoro sono ripartite nel modo seguente:

Al Ministero delle Finanze spettano i servizi dipendenti dalle Direzioni generali delle Gabelle e delle Imposte dirette e da quella del Demanio, ad eccezione delle materie indicate nel seguente capoverso, come pure l'amministrazione del catasto e gli uffici tecnici di finanza.

Al Ministero del Tesoro spettano i servizi dipendenti dalla Ragioneria generale, dalle Direzioni generali del Tesoro e del Debito Pubblico, dalla Cassa depositi e prestiti; come pure le attribuzioni relative alla Corte dei Conti, le avvocature erariali, le amministrazioni dei Canali Cavour, gli stabilimenti minerari dell'Elba e di Agorda, l'officina carte-valori e i servizi delle spese fisse e delle pensioni.