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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1989, n. 325

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1989, n. 374 (in G.U. 21/11/1989, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-9-1989 al: 28-12-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Considerato che la vigenza delle norme di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, è scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente impossibilità di determinare le aliquote di valutazione per gli anni 1989 e 1990 e conferire promozioni in taluni ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni al fine di colmare la predetta lacuna legislativa verificatasi in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Avanzamento Esercito
1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990.
2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni:
a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;
b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;
c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.