stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1989, n. 259

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/8/1989
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  8-8-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 luglio 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino al 30 novembre 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 78.986 a L. 80.422 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 7.898,60 a L. 8.042,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresì, per i medesimi prodotti, dal 1› al 31 dicembre 1989, in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.