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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 1989, n. 242

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1991)
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Testo in vigore dal:  30-6-1989 al: 20-6-1990
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4- ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 743/89 del 21 marzo 1989 della commissione recante modalità di applicazione per l'aiuto diretto in favore dei piccoli produttori di cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1094 del Consiglio del 25 aprile 1988, in particolare l'art. 1- bis - comma 6 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivazione e la riconversione della produzione;
Visto il regolamento CEE n. 915/89 della commissione del 10 aprile 1989 relativo alle modalità di esenzione dal prelievo di corresponsabilità sui cereali in favore dei produttori che abbiano partecipato al regime di ritiro delle terre arabili;
Visto il regolamento CEE n. 1215/89 del 3 maggio 1989 del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1487/89 del 30 maggio 1989 della commissione che fissa, per la campagna 1989/90, il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3 lettera a);
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 maggio 1989;
Vista la comunicazione in data 30 maggio 1989 con la quale la commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato reg. n. 729/89, ha approvato le disposizioni nazionali contenute nel presente decreto relative alla ripartizione dell'aiuto fra i piccoli produttori;
Considerato che occorre adottare le misure necessarie per
l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

P r e l i e v o
1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.
2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo".
3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1 di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1 di luglio e termina il 30 di giugno.
4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede Comunitaria.
5. Per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo è pari a lire 17.466,12 per tonnellata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 prevede:
"1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b) prodotti nella Comunità e immesi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988/1989 al 1991/1992. Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità:
- i piccoli produttori sulla base delle condizioni dettate dal Consiglio con regolamento n. 729/89 del 20 marzo 1989;
- i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1bis paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85, sotto forma di rimborso;
- i cereali da semina per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva 66/402/CEE, alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.
2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.
3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato D nella Comunità.
4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.
6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granoturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per la campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 maggio".
- L'art. 4- ter del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, così recita:
"1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1 il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b). Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.
2. Per ogni campagna del periodo di cui all'art. 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3% del prezzo di intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applica all'art. 3, paragrafi 1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3%, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito. Tuttavia, secondo la procedura prevista all'art. 26, può essere determinato l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua rimborso.
3. In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'art. 3, paragrafo 4. In questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua i prezzi indicativi conformemente alle norme di derivazione di cui all'art. 3, paragrafo 4.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1 marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista dall'art. 26". - L'art. 1-bis, punto 6, del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 così recita: "I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento.
Le modalità di applicazione di tale esenzione sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4-ter del regolamento (CEE) n. 2727/75".
- L'art. 7 del regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 prevede: "Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1 maggio 1989:
- le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione all'aiuto fra i piccoli produttori di cereali.
La Commissione approva tali disposizioni sulla base di criteri obiettivi di cui all'art. 3;
- le altre disposizioni nazionali adottate in applicazione del presente regolamento".