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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217

Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.18 luglio 1989, n. 268 (in G.U. 03/08/1989, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1989)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione del servizio relativo alla concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192 , prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , è autorizzata
((la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991))
.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi
((per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991))
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati".
3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192 , le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.