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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 1989, n. 178

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/6/1989
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 17 maggio 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 34.485 a L. 35.701 e da L. 20.943 a L. 22.159 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
b) da L. 11.450 a L. 11.814, da L. 13.440 a L. 13.877 e da L. 39.309 a L. 40.693 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1-
c) e 1- d), della predetta tabella B.