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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989, n. 182

Determinazione del costo base per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina della locazione degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/06/1989
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali e che, per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1987 e 1988;
Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988 è determinato, rispettivamente, in L. 970.000 ed in L. 1.030.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonché in L. 890.000 ed in L. 950.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.