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DECRETO-LEGGE 14 aprile 1989, n. 129

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/04/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal:  15-4-1989 al: 14-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:
a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.