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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1989, n. 124

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: 26/4/1989
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-4-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 aprile 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi e ritenuta la necessità di evitare che ne derivi un conseguente aumento dei prezzi interni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 aprile 1989;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino al 10 giugno 1989 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 82.600 a L. 80.266 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio, diverso da quello lampante;
b) dal L. 8.260 a L. 8.026,60 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 36.229 a L. 34.485 e da L. 22.687 a L. 20.943 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 11.597 a L. 11.075, da L. 13.716 a L. 13.090 e da L. 41.269 a L. 39.284 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.