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DECRETO-LEGGE 25 marzo 1989, n. 111

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/03/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
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Testo in vigore dal:  31-3-1989 al: 29-5-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati alla modifica di taluni aspetti strutturali del Servizio sanitario nazionale, nonché di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Fondo sanitario interregionale
1. Il fondo sanitario nazionale è trasformato in fondo sanitario interregionale. Esso è ripartito, sulla base di indicazioni del CIPE, da una commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due rappresentanti ciascuno dei Ministeri della sanità e del tesoro e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La commissione dura in carica 3 anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle regioni.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato, nonché dai proventi derivanti da atti di cessione del patrimonio immobiliare.
3. La commissione di cui al comma 1, dedotta l'assegnazione delle quote destinate alle attività di interesse nazionale, ha il compito di ripartire fra le regioni e fra le province autonome il fondo sanitario interregionale, sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, da essa predeterminati su proposta del Ministro della sanità, tendenti ad un graduale riequilibrio nazionale nell'impiego delle risorse.
4. Le quote assegnate alle regioni a statuto ordinario costituiscono l'apporto finanziario centrale alla spesa sanitaria e confluiscono nel fondo comune regionale di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
5. Il bilancio delle regioni e delle province autonome indica l'assegnazione funzionale delle risorse destinate alla tutela della salute dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario regionale.
6. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle province autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.
7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi, di produttività, dei costi e dei benefici, nonché procedure di controllo di gestione. Con atto di indirizzo e coordinamento si indicano principi e criteri che riguardano incentivazioni e ordinamenti orari in rapporto a tali innovazioni organizzative.
8. Le modalità di riparto previste dalle norme vigenti restano in vigore fino al 31 dicembre 1989.