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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1989, n. 105

Disposizioni in materia valutaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/03/1989
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-3-1989

AL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;
visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, concernente le disposizioni di attuazione del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, visto il decreto ministeriale 13 giugno 1988, n. 211, recante le norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;
visto il decreto ministeriale 15 settembre 1988, n. 411, concernente i termini di utilizzo delle valutate accreditate nei conti valutari; visto il decreto ministeriale 23 settembre 1988, n. 420, concernente le disposizioni per l'acquisto e l'importazione di oro greggio;

sentita

la Banca d'Italia per quanto di competenza DECRETA:

Art. 1

(Atti e documenti relativi alla dimora)
1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148 la dimora è comprovata da:
a) certificato di residenza rilasciato dalle competenti amministrazioni o altro documento da cui possa desumersi la residenza stessa, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di utilizzo;
b) copia autenticata dell'atto relativo al possesso o alla detenzione di immobile sito nel luogo in cui si dichiara di aver fissato la dimora o da cui risulti l'appartenenza al nucleo familiare del titolare;
c) per i soli cittadini italiani, inoltre, certificato di iscrizione nei registri anagrafici degli italiani residenti all'estero nonché certificato di cancellazione dai registri della popolazione residente.
2. Agli stessi fini il termine di due anni per la presunzione di abitualità della dimora va computato dalla data più recente tra quelle risultanti dai documenti di cui sopra, riferita alle circostanze da comprovare.
3. Coloro che producano gli atti e i documenti di cui al comma 1, possono dimostrare di aver assunto dimora abituale, prima della maturazione del termine di due anni, mediante l'esibizione di atti o attestazioni rilasciati da datori di lavoro o da pubbliche amministrazioni o da soggetti terzi eroganti servizi di pubblica utilità.
4. L'apertura di conti esteri a soggetti privi della cittadinanza italiana può essere consentita sulla base del solo documento d'identità.
5. Gli intestatari comunicano alle banche, presso le quali sono intrattenuti i conti medesimi, i mutamenti della propria residenza valutaria.
6. Il regime valutario conseguente al mutamento di residenza valutaria non si applica ai conti interni dei soggetti che, pur essendosi avvalsi della procedura per il riconoscimento della pertinenza estera di loro beni e diritti, abbiano continuato a detenere detti conti interni. La trasferibilità all'estero delle disponibilità di tali conti decorre dopo un anno dalla relativa richiesta alla banca abilitata salvo che non risulti la pertinenza estera di tali disponibilità sin dal momento dell'accreditamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
IDD.MM. n. 21/1988, n. 211/1988 e n. 411/1988 n. 420/1988 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto qui pubblicato, ai sensi dell'art. 30.
Nota all'art. 1:
L'art. 1 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, è così formulato:
"Art. 1 (Residenti e non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giudiridica con sede effettiva in Italia;
b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
c) le persone fisiche con dimora in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione.
d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.
3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.
4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.
5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.
6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.
7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idoeni mezzi di prova".