stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 78

Interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 maggio 1989, n. 159 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1989)
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-3-1989
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Avvocatura dello Stato;
((Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;))
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.